RETRIBUZIONE DEL “TEMPO TUTA” SOLO IN CASO DI ETERODIREZIONE
In tema di onerosità del c.d. “tempo tuta” a carico del datore di lavoro, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15763/2021 ha ripreso l'orientamento ormai consolidato in sede di legittimità , secondo cui: "Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo”.
Nel caso specifico, la Suprema Corte, rigettando il ricorso dei lavoratori, ha fatto rilevare come il giudice di merito abbia accertato il fatto che non era stata raggiunta la prova dell'imposizione in capo ai lavoratori dell'obbligo di indossare gli abiti da lavoro negli appositi spogliatoi aziendali, ben potendo gli stessi recarsi al lavoro e far ritorno a casa indossandoli; così come è stato ritenuto irrilevante che la società avesse offerto servizi quali spogliatoio, doccia e lavanderia, in quanto ai lavoratori era lasciata totale libertà di scelta per il loro utilizzo.
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