RYANAIR: GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER I RITARDI E LE CANCELLAZIONI DEI VOLI

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RYANAIR: GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER I RITARDI E LE CANCELLAZIONI DEI VOLI


A dirimere la questione in merito all'individuazione della giurisdizione per le controversie insorte con la compagnia aerea Ryanair è la Corte di Cassazione.
Nello specifico, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'importantissima ordinanza n. 3561/2020 del 13/02/2020, statuiscono che “Sussiste la giurisdizione del giudice italiano e non di quello irlandese per le controversie su ritardi e cancellazioni dei voli Ryanair, quando il biglietto è stato acquistato on line dall’Italia o comunque ha come destinazione una città italiana.”.
Il caso in esame è quello di due cittadini italiani che, a seguito della cancellazione del volo di ritorno relativo alla tratta Barcellona-Napoli, adivano il Giudice di pace del luogo di residenza al fine di ottenere dalla compagnia aerea Ryanair la compensazione pecuniaria pari ad € 250,00 ciascuno, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali (costo sostenuto per l'acquisto dei nuovi biglietti aerei, per il pernottamento e per il vitto) e non patrimoniali.
La compagnia aerea, costituitasi in udienza, eccepiva in via pregiudiziale di rito il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito sulla base della clausola accettata dagli attori al momento dell'acquisto on line dei biglietti, riguardante l'attribuzione della giurisdizione al Giudice irlandese.
A questo punto gli attori proponevano regolamento preventivo di giurisdizione.
Osservano, a tal proposito, i Giudici di legittimità che “anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione”, prevalgono le Convenzioni internazionali dei Pesi aderenti, quale la Convenzione di Montreal del 28/05/1999
In particolare, si applicano i criteri di collegamento indicati dall'articolo 33 della Convenzione di Montreal, per cui “la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del “luogo ove e' sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto”. Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, [...] ,con il domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo.”.

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