SEPARAZIONE DEI CONIUGI: screditare il coniuge non collocatario può comportare la perdita dell’affido dei figli.

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SEPARAZIONE DEI CONIUGI: SCREDITARE IL CONIUGE NON COLLOCATARIO PUO' COMPORTARE LA PERDITA DELL'AFFIDO DEI FIGLI

Il contrasto tra marito e moglie, anche in regime di separazione, può costare caro, soprattutto quando si compiono azioni che finiscono per screditare l’ex coniuge escludendolo dalla vita dei figli.
Una tale condotta può portare addirittura alla perdita dell’affido della prole.
Capita spesso che tra genitori separati non corra –più- buon sangue e che l’uno finisca per denigrare e criticare l’altro in presenza dei figli, trasmettendogli un sentimento di indifferenza o, peggio ancora, di odio nei confronti del genitore.
Tale condotta verrebbe a contrastare con quanto stabilito dall’art. 337-ter c.c. che regola il diritto alla genitorialità secondo cui il minore ha il diritto a conservare rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, inclusi i parenti di ogni ramo.
Si devono, quindi, evitare atteggiamenti che possono manipolare i bambini fino a farli cadere nella cosi detta “Sindrome da alienazione parentale (Pas)” che consiste in un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario volti ad emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale, inducendo il bambino a opporsi agli incontri sia con l’altro genitore sia con i nonni di parte “avversa”, o che gli impedisca di esprimere in modo autentico i propri bisogni affettivi privando il minore del contatto con l’altro genitore.
In casi del genere, il genitore estromesso può rivolgersi al Tribunale del luogo di residenza dei figli per richiedere, nell’interesse morale e materiale dei piccoli,  l’affido esclusivo derogando alla regola generale di quello condiviso, purchè siano accertate mediate l’ausilio dei servizi sociali, testimonianze e consulenze psicologiche ottenute mediante l’audizione del minore, l’inidoneità del precedente affidatario e, soprattutto, l’idoneità del nuovo affidatario a preservare la bigenitorialità.
Se, invece, i genitori siano entrambi inadeguati, sarà inevitabile inserire i figli in un contesto esterno affidandoli ai Servizi sociali che progetteranno un mirato piano di recupero familiare.

Per quanto riguarda le sanzioni che il Giudice può comminare al coniuge malevolo, l’art. 709-ter c.p.c. afferma: “A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”
- (Cassazione, 22744/2017);
- Art. 337-ter c.c.;
- Art. 703-ter c.p.c.
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