SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA: ESCLUSIONE CUMULO DELLA PENALE E DEL RISARCIMENTO
Sul tema della sospensione temporanea del servizio di telefonia è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 21398/2021.
A motivazione del suddetto provvedimento è stata richiamata costante giurisprudenza di legittimità che, a riguardo, ha affermato: "la clausola penale è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dal danno effettivo", salvo "la risarcibilità di un danno ulteriore qualora ciò sia convenuto".
Dunque, chiariscono i giudici, la funzione della clausola è di permettere la monetizzazione di tale pregiudizio "indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto", oltre a precisare che la clausola "costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi".
Tra l'altro, preme alla Suprema Corte sottolineare che "l'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare"..
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