SEPARAZIONE E DIVORZIO: perdita del lavoro, cassa integrazione, modifica delle condizioni economiche e difficoltà a versare l’assegno di mantenimento

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SEPARAZIONE E DIVORZIO: PERDITA DEL LAVORO, CASSA INTEGRAZIONE, MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DIFFICOLTA' A VERSARE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

La crisi economica che ha colpito molte persone a seguito del periodo del Covid-19 si sta facendo sentire anche nell’ambito degli accordi economici stabiliti tra i coniugi al momento della separazione o del divorzio, in particolare con riferimento ai pagamenti degli assegni di mantenimento in favore dei coniugi o della prole.
Chiariamo, innanzitutto, che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento configura un reato che può determinare nei confronti del coniuge obbligato inadempiente la reclusione fino ad un anno o la multa fino a € 1.032.
In questi casi, quindi, in ragione delle mutate condizioni economiche conseguenti al periodo Coronavirus che in molti casi ha determinato la cassa integrazione o, addirittura, la perdita del posto di lavoro e il mutamento del reddito personale, sarebbe opportuno procedere giudizialmente al fine di richiedere la modifica delle condizioni economiche.
Come prima cosa, nei casi meno gravi, sarebbe opportuno avanzare all’ex coniuge per iscritto una richiesta di rinvio o addirittura di sospensione di pagamento dell’assegno mensile, magari proponendo una riduzione del quantum in ragione delle attuali possibilità finanziarie.
Ovviamente, le ragioni di chi propone una riduzione potrebbero contrastare con quelle (critiche anch’esse) del coniuge beneficiario il quale, analogamente, potrebbe trovarsi in una situazione di disagio economico e continuare dunque a pretendere il versamento dell’intera quota.
In questi casi, la ricerca di un accordo tra le parti sarebbe una soluzione auspicabile.
Diversamente, persistendo il contrasto tra i conigi, l’unica soluzione sarebbe quella di avanzare una richiesta al Tribunale al fine di richiedere (in caso di riduzione del reddito in modo stabile) la modifica delle condizioni della separazione.
Solo in tali casi, dunque, il coniuge obbligato potrebbe godere di un provvedimento che lo autorizza al pagamento dell’importo ridotto.
Infatti, nei casi di accordo pacifico tra le parti, non omologati dal Tribunale, tale riduzione avrebbe durata temporanea e condizionata al consenso del coniuge beneficiario che potrà essere revocato in qualunque momento.
Dunque, in caso di riduzione stabile del reddito, perdita di lavoro e difficoltà concrete di pagare l’assegno mensile, occorre procedere con l’Istanza di modifica delle condizioni economiche che, nella maggior parte dei casi, potrà essere azionata anche mediante il gratuito patrocinio.
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