Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?

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CHE COS'E' IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato ha lo scopo di consentire alla persona non abbiente, che intenda agire o difendersi in giudizio, un’assistenza legale attraverso la nomina di un avvocato, la cui attività viene retribuita a spese dello Stato.
Tale possibilità è consentita nei processi civili e penali, nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), nonché nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, è necessario esseri titolari di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore alla cifra che periodicamente viene aggiornata (art. 76. D.P.R. 115/2002), attualmente pari ad € 12.838,01.
In caso di convivenza dell’istante con altri familiari, l’importo è costituito dalla somma dei redditi percepiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.
Nei procedimenti penali, la soglia di reddito sopra indicata è incrementata € 1.032,91 per ogni familiare convivente, così come previsto dall’art. 92 del D.P.R. 115/2002.
Diversamente, si terrà conto del solo reddito personale in quei casi in cui l’oggetto della causa verta su diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente risultino in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è subordinata all’istanza avanzata dall’interessato personalmente o per il tramite del proprio procuratore, nonché al rispetto dei requisiti richiesti dalla legge (limite di reddito; nomina di un difensore di fiducia; parere positivo del Consiglio dell’Ordine competente, etc.). Per effetto dell’ammissione al patrocinio, alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario. L’ammissione sarà revocata in caso di mutamenti delle condizioni; mentre, in caso di dichiarazioni mendaci, sono previste sanzioni detentive pecuniarie.







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